Iscrizioni anagrafiche cambio di residenza dell'ambito dello stesso comune
Ultima modifica 24 marzo 2023
PROCEDIMENTO: ISCRIZIONI ANAGRAFICHE CAMBIO DI RESIDENZA NELL’AMBITO DELLO STESSO COMUNE
DESCRIZIONE: I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche (immigrazione da altro comune italiano, immigrazione dall’estero e cambio casa all’interno del comune) non solo direttamente all’Ufficiale d’Anagrafe allo sportello ma anche per raccomandata, per fax e per via telematica.
Se inviate per via telematica le dichiarazioni sono accettate a patto che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
- a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
- d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
La dichiarazione deve essere firmata dal richiedente e tutte le persone maggiorenni che trasferiscono la residenza.
La sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione sarà verificata entro 45 giorni dalla dichiarazione. Entro i successivi 45 giorni, dopo l'accertamento dei requisiti, senza che l’Anagrafe abbia provveduto ad inoltrare comunicazione di preavviso di rigetto, la nuova residenza si considererà confermata.
Qualora la dichiarazione risulti non corrispondente alla situazione di fatto, l’Anagrafe provvederà, previo preavviso di rigetto, ad annullare la nuova posizione anagrafica ripristinando, con effetto retroattivo, quella precedente. L’ Ufficio provvederà a darne comunicazione, oltre che al dichiarante, al Comune di precedente iscrizione e, qualora sussistano i presupposti di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazioni mendaci), all’Autorità di pubblica sicurezza.
Per le dichiarazioni di immigrazione da altro Comune e per il cambio di abitazione all’interno del Comune è necessario utilizzare il modello ministeriale:
ALLEGATO 1
Per le dichiarazioni di emigrazione all’estero è necessario utilizzare il modello ministeriale:
ALLEGATO 2
Per la documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea consultare:
ALLEGATO A
Per la documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica di cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea consultare:
ALLEGATO B
MODALITA’ RICHIESTA: La dichiarazione deve essere resa nelle modalita’ sopra descritte e se si entra in una famiglia gia’ costituita è necessaria anche la presenza di un componente maggiorenne della famiglia ricevente oppure il suo assenso scritto.
Modalita’ erogazione: La registrazione della dichiarazione anagrafica, da parte dell'Ufficio Anagrafe, avviene nei due giorni lavorativi successivi alla ricezione della stessa. Entro i successivi 45 giorni, dopo l'accertamento dei requisiti, senza che l’Anagrafe abbia provveduto ad inoltrare comunicazione di preavviso di rigetto, la nuova residenza si considererà confermata.
REQUISITI: Dimora abituale
DOCUMENTI DA PRESENTARE: Un documento di riconoscimento valido, il codice fiscale, copia patente e libretti di circolazione dei veicoli di proprietà (auto, moto, ciclomotori, rimorchi). Se la richiesta di iscrizione riguarda un minore di età che viene ad abitare nel Comune senza i genitori, o con un solo genitore, occorre esibire l'assenso scritto di entrambi i genitori oppure del genitore che non richiede la residenza. Per i cittadini stranieri servono anche: il passaporto ed il permesso di soggiorno in corso di validità e, se in possesso, il certificato di matrimonio ed il certificato di nascita tradotti in lingua italiana e legalizzati. I cittadini comunitari che provengono dall'estero devono esibire i documenti comprovanti il titolo di soggiorno (D.L 6 febbraio 20007 n. 30)
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Dott.ssa Barbara Dieci - tel. 0523-503306
TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO: Segretario Generale del Comune di Cadeo
Normativa generale: Legge anagrafica n.1228/1954 – Regolamento anagrafico D.P.R. N.223/1989 – D.L. 9 febbraio 2012 convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35 recante “ Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo” e Circolari Ministeriali legge n. 241/1990