Autentiche
Ultima modifica 24 marzo 2023
PROCEDIMENTO: AUTENTICHE
DESCRIZIONE: Autenticazione di firme.
L'autenticazione di firma consiste nell'attestazione, da parte del funzionario incaricato, che la sottoscrizione in fondo ad un documento è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.
L'entrata in vigore del D.P.R. 28.12.2000, n.445 ha notevolmente ridotto l'obbligo di autentica di firma, disponendo che la sottoscrizione di domande o di dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi (ENEL; TELECOM, ecc.) non devono più essere autenticate.
E' sufficiente firmare davanti al funzionario dell'ente incaricato a ricevere la pratica o inviarla allegando la fotocopia di un documento d'identità valido.
La legge dispone che i funzionari comunali possano autenticare solo firme apposte su atti (domande, istanze, dichiarazioni) diretti esclusivamente agli organi della pubblica amministrazione.
Per gli usi il cui fine è a carattere privatistico, occorre rivolgersi ad un notaio.
Le sottoscrizioni di istanze possono essere autenticate non solo dal funzionario comunale, ma anche dal funzionario dell'ufficio che ha richiesto la documentazione, in qualsiasi Comune, anche diverso da quello di residenza.
Autenticazione di copie.
Consiste nell’attestazione di conformità con l’originale, scritta alla fine della copia a cura del pubblico ufficiale autorizzato.
Autentica di fotografie.
Consiste nell’attestazione da parte della Pubblica Amministrazione competente che un’immagine fotografica corrisponde alla persona dell’interessato che ne fa richiesta.
Autentica di firma su richieste referendarie o su proposta di iniziativa popolare
L’autenticazione della firma è disciplinata dall’art. 14 , comma 1 della Legge n. 50/1990, modificato dalla Legge n. 130/1998, nonché dall’art. 20 della Legge n. 15/1968.
MODALITA’ EROGAZIONE: A vista
DESTINATARI: cittadino residente o lavoratore in ambito territoriale ed in possesso dei requisiti previsti dal bando.
DOCUMENTI DA PRESENTARE: Autentica di firme: un documento di riconoscimento valido
Autentica di copie: un documento di riconoscimento valido, originale del documento da autenticare e sua fotocopia
Autentica di fotografie: un documento di riconoscimento valido ed una fotografia recente a mezzo busto, capo scoperto ( ad eccezione dei casi per cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi purche’ siano ben visibili i tratti del viso).
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Dott.ssa Barbara Dieci - tel. 0523-503306
TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO: Segretario Generale del Comune di Cadeo
NORMATIVA GENERALE: D.P.R. 26.10.1972, n.642 (Tabelle A e B), D.P.R. 28.10.2000, n.445