Autentiche

Ultima modifica 24 marzo 2023

PROCEDIMENTO: AUTENTICHE

DESCRIZIONE: Autenticazione di firme.

L'autenticazione di firma consiste nell'attestazione, da parte del funzionario incaricato, che la sottoscrizione in fondo ad un documento è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

L'entrata in vigore del D.P.R. 28.12.2000, n.445 ha notevolmente ridotto l'obbligo di autentica di firma, disponendo che la sottoscrizione di domande o di dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi (ENEL; TELECOM, ecc.) non devono più essere autenticate.

E' sufficiente firmare davanti al funzionario dell'ente incaricato a ricevere la pratica o inviarla allegando la fotocopia di un documento d'identità valido.

La legge dispone che i funzionari comunali possano autenticare solo firme apposte su atti (domande, istanze, dichiarazioni) diretti esclusivamente agli organi della pubblica amministrazione.

Per gli usi il cui fine è a carattere privatistico, occorre rivolgersi ad un notaio.

Le sottoscrizioni di istanze possono essere autenticate non solo dal funzionario comunale, ma anche dal funzionario dell'ufficio che ha richiesto la documentazione, in qualsiasi Comune, anche diverso da quello di residenza.

Autenticazione di copie.

Consiste nell’attestazione  di conformità  con l’originale, scritta alla fine della copia a cura del pubblico ufficiale autorizzato.

Autentica di fotografie.

Consiste nell’attestazione  da parte della Pubblica Amministrazione  competente  che un’immagine  fotografica corrisponde alla persona dell’interessato che ne fa richiesta.

Autentica di firma su richieste referendarie  o su proposta di iniziativa popolare

L’autenticazione della firma  è disciplinata dall’art. 14 , comma 1  della Legge n. 50/1990, modificato  dalla Legge n. 130/1998, nonché dall’art. 20 della Legge n. 15/1968.

MODALITA’ EROGAZIONE: A vista

DESTINATARI: cittadino residente o lavoratore in ambito territoriale ed in possesso dei requisiti previsti dal bando.

DOCUMENTI DA PRESENTARE:  Autentica di firme: un documento di riconoscimento valido

Autentica di copie: un documento di riconoscimento valido, originale del documento da autenticare e sua fotocopia

Autentica di fotografie: un documento di riconoscimento  valido ed una fotografia recente a mezzo busto, capo scoperto ( ad eccezione dei casi per cui  la copertura del capo  con velo, turbante o altro sia imposta  da motivi religiosi purche’ siano ben visibili i tratti del viso).

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Dott.ssa Barbara Dieci - tel. 0523-503306

TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO: Segretario Generale del Comune di Cadeo

NORMATIVA GENERALE: D.P.R. 26.10.1972, n.642 (Tabelle A e B), D.P.R. 28.10.2000, n.445


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