Autorizzazione paesaggistica
Ultima modifica 24 marzo 2023
PROCEDIMENTO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
DESCRIZIONE: Si tratta di un’autorizzazione che va richiesta qualora l'attività edilizia vada a modificare lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore di edifici ricompresi in ambiti del territorio comunale soggetti a vincolo o tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D,Lgs. 42/2004 "Codice del Beni culturali e del paesaggio".
Tale autorizzazione deve essere acquisita preliminarmente al titolo edilizio (SCIA, Permesso di Costruire, ecc) e può seguire un procedimento ordinario (disciplinato dall'art. 146 del D.Lgs 42/2004 ed in vigore dal 01.01.2010), oppure un procedimento in forma semplificata (introdotto dal D.P.R. 09.07.2010 n. 139 per gli interventi di lieve entità, in vigore dal 10.09.2010). Sono soggette ad autorizzazione paesaggistica preliminare anche le varianti in corso d'opera (da acquisirsi prima della realizzazione delle opere).
MODALITA’ RICHIESTA: La comunicazione va presentata esclusivamente tramite il portale dell'edilizia https://www.cadeo.cportal.it/Home.aspx
MODALITA’ EROGAZIONE: Invio telematico dell’atto di accertamento compatibilità paesaggistica, previo preventivo e comprovato versamento degli eventuali oneri e costi dovuti.
COSTI A CARICO DEL CITTADINO: Marche da bollo: 2 (1 alla presentazione 1 al rilascio)
Diritti segreteria: € 100,00 (ordinaria) o € 60,00 (semplificata) da versare tramite c/c postale n. 14607295 intestato a Comune di Cadeo o bonifico bancario presso la tesoreria comunale IBAN IT26R0515665210CC0280017970.
Oneri: non dovuti.
SCADENZE: L’autorizzazione paesaggistica ha validità di 5 anni dalla data di rilascio.
DESTINATARI: Il proprietario di un immobile, legale rappresentante e altri aventi titolo.
DOCUMENTI DA PRESENTARE: La documentazione come prevista dalle differenti procedure, è dettagliatamente elencata nella specifica modulistica di riferimento.
TERMINI: Procedimento in forma semplificata:
Il procedimento semplificato deve concludersi nel termine massimo di 50 giorni dal ricevimento dell'istanza e la procedura prevede una prima verifica in ordine alla applicabilità o meno della modalità semplificata, nonché una verifica preliminare della conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia. In caso di esito positivo si procede alla valutazione di compatibilità paesaggistica, con rigetto immediato della domanda nel caso in cui il Comune competente esprima valutazione negativa.
In caso invece di valutazione positiva della compatibilità paesaggistica, l'amministrazione invia la pratica alla Soprintendenza, che deve esprimere parere favorevole vincolante entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione, al quale l'amministrazione locale immediatamente si adegua rilasciando l'autorizzazione nei successivi 10 giorni. Il parere viene considerato positivo anche quando, trascorso il termine di 20 giorni, la Soprintendenza non si esprima in merito alla proposta comunale.
In caso di parere negativo da parte della Soprintendenza, la comunica agli itneressati il preavviso di provvedimento negativo. Entro venti giorni dalla ricezione del parere negativo, il Comune provvede in conformità.
Procedimento ordinario:
Rispetto alla nuova procedura semplificata, la procedura ordinaria, oltre a prevedere una documentazione più copiosa (vedi art.1 DPCM 12.12.2005), detta tempistiche più dilatate per il parere della Sovrintendenza e per l'istruttoria finalizzata al rilascio dell'autorizzazione stessa, il tutto ai sensi dell'art. 146 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio.
Sia nel caso di procedimento in forma semplificata che ordinario, l’autorizzazione è immediatamente efficace dalla data del rilascio
RESPONSABILE: arch. Cabrini Roberto
TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO: Segretario Generale del Comune di Cadeo
NORMATIVA GENERALE:
• D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)
- D.P.R. n. 139 del 09.07.2010 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’art.146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni)
- D.P.C.M. 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'art.146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42)
- L.R. n. 20 del 24.03.2000 (Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio)
- Circolare Regione Emilia Romagna del 22.09.2010 (Prime indicazioni applicative - D.P.R. 9 luglio 2010 n.139 "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'art.146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni")
NOTE:
MODULISTICA: Istanza in bollo da presentarsi con i seguenti modelli reperibili nella sezione Modulistica SUE: