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Regione Emilia-Romagna
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Elettori fuori sede - modalità per l'esercizio del diritto al voto

Coloro che sono domiciliati in un Comune appartenente ad una regione diversa da quello di residenza possono chiedere di essere iscritti nell'elenco degli elettori Fuori Sede per votare in occasione delle elezioni politche ed europee e dei referendum.

Data :

23 ottobre 2026

Categorie:
AVVISO
Elettorale
Argomenti:
Elezioni
Elettori fuori sede - modalità per l'esercizio del diritto al voto
Municipium

Descrizione

In Gazze􀆩a Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 235 del 9 o􀆩obre 2026, è stata pubblicata la legge n. 180/2026 recante “Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
L’ar􀆟colo 8 della citata legge disciplina, a regime, il voto degli elettori fuori sede in occasione dello svolgimento delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, dell’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, dei referendum di cui agli ar􀆟coli 75 e 138 della Cos􀆟tuzione.
AMBITO DI APPLICAZIONE E CATEGORIE DI ELETTORI “FUORI SEDE”
La disciplina si applica alle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, all’elezione dei membri del Parlamento europeo spettano all’Italia e ai referendum previs􀆟 dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.
Non si applica invece alle elezioni amministra􀆟ve comunali e regionali.
Requisito necessario e comune a tu􀆩e le categorie è che il Comune di temporaneo domicilio si trovi in una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste ele􀆩orali l’ele􀆩ore è iscritto.
Possono, quindi, chiedere l’iscrizione nell’elenco:
- gli elettori che per mo􀆟vi di studio o di lavoro sono temporaneamente domicilia􀆟 in un Comune situato in una Regione diversa da quella in cui si trova il Comune d’iscrizione ele􀆩orale, se la durata della permanenza prevista “fuori sede” è di almeno nove mesi;
- gli elettori che, per mo􀆟vi di cura, ricevano assistenza sanitaria, terapia o tra􀆩amento medico per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto “fuori sede”, presso una stru􀆩ura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste ele􀆩orali sono iscritti;
- gli elettori che sono caregiver familiari ai sensi dell’ar􀆟colo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto “fuori sede”, prestano a􀆫vità di cura e assistenza in favore di persona so􀆩oposta ad assistenza sanitaria, terapia o tra􀆩amento medico o riabilita􀆟vo presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti;
- gli elettori che in qualità di genitori o familiari conviven􀆟 di un minore che, per un periodo di almeno tre mesi, accompagnino o pres􀆟no attività di cura e assistenza in favore di un minore sottoposto ad assistenza sanitaria, terapia o tra􀆩amento medico presso una stru􀆩ura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste ele􀆩orali sono iscri􀆫.
TERMINI DI PRESENTAZIONE E DI REVOCA DELLA DOMANDA
La legge prevede tre termini distinti per la richiesta di iscrizione nell’elenco tenuto da ciascun Comune, secondo la categoria e il momento in cui sorge la condizione di elettore fuori sede. Si veda prospetto allegato.
Si evidenzia, al riguardo, che l’iscrizione nell’elenco ha durata annuale: l’elettore che intende votare fuori sede anche nell’anno successivo deve presentare una nuova domanda nei termini.
Modalità.
La domanda è presentata al Comune di temporaneo domicilio, personalmente o con strumen􀆟 telema􀆟ci. Essa contiene l’indirizzo completo del temporaneo domicilio e, preferibilmente, un recapito di posta elettronica.
Qui so􀆩o è disponibile un modello di domanda, in formato pdf editabile, da inviare all'indirizzo di Posta Ele􀆩ronica Cer􀆟ficata: comune.cadeo@sintranet.legalmail.it o consegnare a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Cadeo.
Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio elettorale al numero telefonico 0523.503309/20
Alla domanda di iscrizione nell’elenco annuale degli elettori fuori sede sono allegati:
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- cer􀆟ficazione o altra documentazione a􀆩estante la condizione di ele􀆩ore fuori sede (ad esempio: cer􀆟ficato di iscrizione a un corso di studi, contra􀆩o o a􀆩estazione del datore di lavoro, a􀆩estazione della stru􀆩ura sanitaria su ricovero, terapia o tra􀆩amento e relativa durata).
La condizione di ele􀆩ore fuori sede può essere autodichiarata ai sensi degli ar􀆟coli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ferme le sanzioni dell’ar􀆟colo 76 dello stesso decreto e i controlli previs􀆟 dall’ar􀆟colo 71.
Revoca.
La domanda di iscrizione nell’elenco può essere revocata con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per la sua presentazione (in caso di elezioni alle porte, entro il 45° giorno antecedente alle consultazioni). Il Comune che riceve nei termini stabili􀆟 la revoca cancella l’elettore dall’elenco e ne dà notizia al Comune di iscrizione elettorale, perché rimuova l’annotazione.
Istruttoria.
Il Comune di temporaneo domicilio verifica:
1. Il rispe􀆩o dei termini di presentazione della domanda di iscrizione;
2. l’appartenenza del Comune di iscrizione ele􀆩orale a una Regione diversa;
3. la durata minima della permanenza (nove mesi) o della sua cura o assistenza (tre mesi) e, per i commi 4 e 5, che la data della consultazione ricada nel periodo;
4. la completezza della documentazione allegata.
Non ammissione.
Se l’ele􀆩ore non soddisfa i requisi􀆟 che legi􀆫mano il voto “fuori sede” il Comune di temporaneo domicilio gliene dà comunicazione mo􀆟vata e, in tal caso, potrà votare nel Comune nelle cui liste è ordinariamente iscri􀆩o
A􀆩estazione di ammissione.
Entro il decimo giorno antecedente la consultazione il Comune di temporaneo domicilio rilascia all’elettore ammesso un’a􀆩estazione di ammissione al voto con il numero e l’indirizzo della sezione assegnata.
L’attestazione può essere inviata anche mediante l’utilizzo di strumenti telematici.
AMMISSIONE AL VOTO
Gli ele􀆩ori fuori sede, in analogia a quanto previsto per le altre categorie di ele􀆩ori ammessi al voto dalla legge in un Comune diverso da quello di residenza, votano per le liste e i candida􀆟 della circoscrizione e del collegio in cui si trova il Comune di temporaneo domicilio (non quello del Comune di iscrizione/residenza). L’ele􀆩ore fuori sede vota nella sezione elettorale indicata nell’attestazione, esibendo un valido documento di riconoscimento, l’a􀆩estazione di ammissione al voto (comma 11) e la tessera ele􀆩orale personale o l’attestato sostitutivo rilasciato dal Sindaco a norma dell’ar􀆟colo 7 del D.P.R. 8 se􀆩embre 2000, n. 299.

Ultimo aggiornamento: 23 ottobre 2026, 13:37

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