Accertamento di compatibilità paesaggistica
Ultima modifica 24 marzo 2023
PROCEDIMENTO: ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA
DESCRIZIONE: Trattasi di procedura attinente la possibilità di sanare opere realizzate in zone di tutela paesaggistica, in assenza o in difformità dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata.
Detta procedura viene denominata appunto Accertamento di compatibilità paesaggistica e si limita ai soli Interventi previsti dagli artt. 167 e 181 del "Codice dei Beni culturali e del paesaggio".
MODALITA’ RICHIESTA: La comunicazione va presentata esclusivamente tramite il portale dell'edilizia https://www.cadeo.cportal.it/Home.aspx
MODALITA’ EROGAZIONE: Invio telematico dell’atto di accertamento compatibilità paesaggistica, previo preventivo e comprovato versamento degli eventuali oneri e costi dovuti.
COSTI A CARICO DEL CITTADINO: Marche da bollo: 2 (1 alla presentazione 1 al rilascio)
Diritti segreteria: € 60,00 da versare tramite c/c postale n. 14607295 intestato a Comune di Cadeo o bonifico bancario presso la tesoreria comunale IBAN IT26R0515665210CC0280017970.
Oneri: non dovuti.
SCADENZE: No prevista.
DESTINATARI: Il proprietario di un immobile, legale rappresentante e altri aventi titolo.
DOCUMENTI DA PRESENTARE: La documentazione come prevista da presentarsi in triplice copia, è dettagliatamente elencata nella specifica modulistica di riferimento.
TERMINI: Il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso entro il termine perentorio di 180 gg. dal ricevimento dell'istanza.
Nello specifico, dalla presentazione della richiesta formalmente completa, il Responsabile del Procedimento:
- verifica che l'intervento ricada tra quelli sopra elencati per i quali è possibile accertare la compatibilità paesaggistica
- nel caso in cui la richiesta risulti incompleta o non conforme alle disposizioni vigenti, richiede eventuali integrazioni, con sospensione dei termini che riprendono a decorrere dalla presentazione della documentazione integrativa;
- acquisisce il parere della "Commissione per la Qualità ed il Paesaggio";
- trasmette la documentazione alla Soprintendenza al fine di acquisirne il parere vincolante, da rendersi entro 90 giorni dalla data di arrivo della documentazione presso la stessa.
In caso di parere positivo della Soprintendenza, verrà emesso l'atto di accertamento della compatibilità paesaggistica ed il trasgressore è tenuto al pagamento di una sanzione equivalente al maggiore importo fra il danno arrecato ed il profitto conseguito.
In caso di rigetto dell'istanza a seguito di parere negativo della Soprintendenza, si applica la sanzione demolitoria con l'obbligo della rimessione in pristino a cura e spese del trasgressore.
RESPONSABILE: arch. Cabrini Roberto
TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO: Segretario Generale del Comune di Cadeo
NORMATIVA GENERALE:
- D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)
- D.P.C.M. 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'art.146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42)
- L.R. n. 20 del 24.03.2000 (Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio)
- D.P.R. 9 luglio 2010 n.139 "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'art.146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni")
MODULISTICA: Istanza in bollo da presentarsi con i seguenti modelli reperibili nella sezione Modulistica SUE: