Assegno di maternità
Last update 24 March 2023
PROCEDIMENTO: ASSEGNO DI MATERNITA’
DESCRIZIONE: L'assegno di maternità è un contributo statale erogato dall'INPS.
Il trattamento economico viene erogato alle madri che non beneficiano di nessun altro sostegno economico per la maternità.
L’assegno viene erogato per n. 5 mensilità.
MODALITA’ RICHIESTA: L’assegno di maternità è previsto dal Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale del 15.07.1999 n. 306.
I cittadini interessati si dovranno rivolgere ai Servizi Sociali del Comune per richiedere la modulistica e l’attivazione della domanda.
MODALITA’ EROGAZIONE: L’assegno spetta, per ogni figlio nato, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale).
COSTI A CARICO DEL CITTADINO: Nessuno
SCADENZE: La domanda è da presentarsi entro 6 mesi dalla data del parto.
DESTINATARI:
- Possono presentare la domanda le madri:
- Cittadine italiane;
- Cittadine comunitarie;
- cittadine extra-UE:
- Cittadino rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti;
- Cittadino apolide, i suoi familiari e superstiti;
- Cittadino titolare di protezione sussidiaria;
- Cittadino titolare di permesso CE per soggiornanti lungo periodo in corso di validità;
- Cittadino familiare di cittadini italiani, dell’Unione Europea o di cittadini soggiornanti lungo periodo;
- Cittadino che abbia soggiornato legalmente in almeno due Stati membri CE, i suoi familiari e superstiti;
- Cittadino lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e suoi famigliari;
- Cittadino titolare del permesso unico di lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D. Lgs 40/2014;
L’assegno del Comune non può essere riconosciuto se è stato concesso dall’INPS l’assegno di maternità dello Stato di cui all’art. 75 del D.Lgs. 151/2001 (già art. 49, comma 8, della legge n. 488/99).
DOCUMENTI DA PRESENTARE:
1) Dichiarazione ISEE del nucleo familiare;
2) carta di soggiorno per le cittadine extracomunitarie;
Possono percepire l’assegno di maternità solo quelle madri il cui nucleo familiare non supera il valore dell’Indicatore della Situazione Economica (ISE) vigente alla data di nascita del figlio
TERMINI: 30 giorni dalla domanda.
Successivamente l'INPS eroga il beneficio entro 45 giorni dalla data di trasmissione dell'istanza da parte del Comune.
RESPONSABILE: Dott.ssa Silvia Fanzini
NORMATIVA GENERALE: L’assegno è stato istituito dall’art.66 della legge n.448/98 con effetto dal 01.01.1999 ed è oggi disciplinato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n.452 e dall’art.74 del D.Lgs.151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).